Sez. 3, Sentenza n. 8381 del 27/07/1993 (Rv. 483327 - 01)
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Omessa pronuncia | Relativa ad una delle domande introdotte in causa - Facoltà della parte - Deduzione del vizio in sede di gravame ovvero riproposizione della domanda in separato giudizio.
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Omessa pronuncia
Quando la sentenza di primo grado manchi di statuire su una delle domande introdotte in causa, e non ricorrono gli estremi di una sua reiezione implicita, né risulti che la stessa sia rimasta assorbita dalla decisione di altra domanda da cui dipenda, deve riconoscersi alla parte istante la facoltà di far valere tale omissione in sede di gravame, ovvero, in alternativa, di riproporre la domanda in separato giudizio, considerato che la rinuncia implicita alla domanda stessa di cui all'art. 346 cod. proc. civ., per non aver denunciato quella omissione in appello, ha valore processuale e non anche sostanziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)