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Sez. 2, Sentenza n. 5694 del 20/06/1996 (Rv. 498202 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - DELL'OPERA | Controversia - Eccezione di inadempimento sollevata dal committente convenuto per il pagamento del corrispettivo - Relativo onere probatorio - Contenuto.
Stato
decisa il 1996-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498202-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - DELL'OPERA

In tema di appalto, sul committente, che oppone "l'exceptio non rite adimpleti contractus" a chi lo ha convenuto in giudizio per il pagamento del compenso (art. 1460 cod. civ.), grava l'onere di provare la mancata corrispondenza dell'opera eseguita al progetto stabilito, quale fatto idoneo ad impedire l'efficacia del diritto al conseguimento del prezzo da parte dell'appaltatore, ma tale onere probatorio presuppone che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, abbia a sua volta provato l'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto, e quindi anche le caratteristiche con le quali l'opera doveva essere eseguita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)