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Sez. 3, Sentenza n. 58 del 07/01/2004 (Rv. 569251 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Valutazione del giudice - Criteri.
Stato
decisa il 2004-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569251-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

In tema di responsabilità contrattuale, l'"exceptio non rite adimpleti contractus" di cui all'art. 1460, secondo comma, cod. civ. postula la proporzionalità in relazione all'inadempimento della controparte, da valutarsi non già in rapporto alla rappresentazione soggettiva della parte bensì in termini oggettivi, con riferimento all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)