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Sez. 2, Sentenza n. 5112 del 22/05/1998 (Rv. 515699 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE | Domanda di risoluzione del contratto proposta dal committente - Eccezione di inadempimento sollevata dall'appaltatore - Conseguente onere probatorio del committente - Contenuto - Dimostrazione del proprio adempimento - Necessità.
Stato
decisa il 1998-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515699-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE

In tema di appalto, l'appaltatore convenuto in giudizio per la risoluzione del contratto a seguito di sue pretese inadempienze, eccependo la imputabilità delle medesime a pregressi comportamenti dilatori od ostruzionistici del committente, introduce un tema di giudizio in relazione al quale incombe sul committente stesso l'onere di provare il puntuale adempimento degli obblighi preliminari su di sè gravanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)