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Sez. 6, Sentenza n. 2751 del 01/02/1996 Ud. (dep. 14/03/1996) Rv. 204108 - 01

Stupefacenti - In genere | Attenuante speciale per la collaborazione - Risultati modesti - Configurabilità dell'attenuante - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204108-01

Stupefacenti - In genere

L'attenuante di cui all'art. 73 comma settimo dpr n. 309/90 non può essere esclusa dal fatto che l'imputato sia stato inserito in un traffico di modeste dimensioni e che, quindi, il risultato conseguito dalla collaborazione sia parimenti modesto, se rapportato alla generale attività di contrasto alla diffusione degli stupefacenti. La contraria tesi condurrebbe, con offesa del principio di uguaglianza, a riconoscere l'attenuante soltanto a chi si è macchiato del crimine più grave, mentre, anche in nome del principio di personalizzazione della responsabilità penale, va valorizzata la collaborazione fattiva di colui che, per la sua posizione di marginalità, è in grado di offrire un limitato contributo collaborativo.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)