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Sez. 6, Sentenza n. 19082 del 16/03/2010 Ud. (dep. 20/05/2010) Rv. 247082 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti - Attenuante prevista dall'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990 - Traffico di media rilevanza - Configurabilità - Condizioni - Indicazione.
Stato
decisa il 2010-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247082-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma settimo, d. P.R. n. 309 del 1990, non è necessario, quando si è in presenza di traffici di modesta rilevanza, che il risultato conseguito dalla collaborazione consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti, ma è sufficiente che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze e la sua possibilità di collaborazione per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)