Sez. 4, Sentenza n. 5813 del 01/12/2000 Ud. (dep. 12/02/2001) Rv. 218689 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Circostanza attenuante del ravvedimento operoso - Traffico di media rilevanza - Configurabilità - Condizioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, l'attenuante del ravvedimento operoso (art. 7, comma 7, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309) deve essere riconosciuta quando la collaborazione prestata sia stata effettiva ed idonea a far conseguire un utile risultato, realizzato quale effetto del contributo offerto dall'imputato, senza che necessariamente tale risultato consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti, ciò che non può verificarsi, malgrado la piena collaborazione, per traffici di media rilevanza; in tal caso può essere concessa l'attenuante all'imputato che abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenza e la sua possibilità di collaborazione per evitare che l'attività delittuosa, nelle sue varie articolazioni di produzione, commercio e detenzione di stupefacenti, sia portata a conseguenze ulteriori tramite l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili (correi, corrieri, fornitori) da lui conosciuti o sui quali è in grado di fornire elementi utili alla identificazione, cioè a dire quando l'imputato abbia influenzato in modo decisivo le indagini orientandole verso quadri probatori in precedenza non oggetto di investigazioni.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)