Sez. 3, Sentenza n. 2260 del 23/06/1969 (Rv. 341635 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - PERPETUATIO DELL'UFFICIO DI PROCURATORE - PARTE RAPPRESENTATA DAL PROCURATORE RINUNCIATARIO - DEDUZIONE DELLA RINUNCIA A GIUSTIFICAZIONE DEL MANCATO ADEMPIMENTO O DELLA MANCATA DIMOSTRAZIONE DELL'ADEMPIMENTO DI ONERI PROCESSUALI - IMPOSSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI DECADENZA DALLA PROVA TESTIMONIALE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - PERPETUATIO DELL'UFFICIO DI PROCURATORE - PARTE RAPPRESENTATA DAL PROCURATORE RINUNCIATARIO - DEDUZIONE DELLA RINUNCIA A GIUSTIFICAZIONE DEL MANCATO ADEMPIMENTO O DELLA MANCATA DIMOSTRAZIONE DELL'ADEMPIMENTO DI ONERI PROCESSUALI - IMPOSSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI DECADENZA DALLA PROVA TESTIMONIALE.*
Per il principio sancito dall'art. 85 cod.proc.civ. la rinunzia al mandato del procuratore della parte a suo mezzo costituita non puo risolversi in un danno per l'altra parte e in un intralcio al corso del procedimento, che continua come se la parte fosse sempre rappresentata e, quindi, la parte stessa, che ha l'Onere di provvedere alla propria difesa, non puo addurre la rinunzia del suo procuratore al mandato per giustificare il mancato compimento, nei termini di legge, degli Atti all'uopo occorrenti, o la mancata dimostrazione d'aver compiuto quelli che ad essa incombevano e dei quali invoca gli effetti. (nella specie e stata ritenuta legittima l'ordinanza di decadenza della prova, non avendo la parte provveduto, dopo la rinunzia al mandato del procuratore, alla citazione dei testi per l'udienza fissata dal giudice istruttore).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)