Sez. 3, Sentenza n. 7923 del 27/10/1987 (Rv. 455672 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - SINISTRO CAUSATO DA VEICOLO NON IDENTIFICATO - RISARCIMENTO DOVUTO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE DESIGNATO DAL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - RITARDO NELL'ADEMPIMENTO - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE - INTERESSI MORATORI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - SINISTRO CAUSATO DA VEICOLO NON IDENTIFICATO - RISARCIMENTO DOVUTO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE DESIGNATO DAL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - RITARDO NELL'ADEMPIMENTO - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE - INTERESSI MORATORI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di veicoli a motore, l'assicuratore, sebbene chiamato a rispondere del risarcimento nella particolare qualità di imprenditore designato dal fondo di garanzia per le vittime della strada, per essere stato il sinistro cagionato da veicolo non identificato, e, nondimeno, obbligato, ove l'Azione proposta nei suoi confronti abbia avuto esito favorevole per il danneggiato, al pagamento, anche oltre i limiti del massimale degli interessi moratori conseguenti al ritardato adempimento, successivamente alla richiesta di indennizzo inoltrata nelle forme e nei termini di cui agli artt. 20 e 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 ad esso imprenditore ovvero all'INA - gestione autonoma del fondo suddetto - e dopo il decorso dello spatium deliberandi agli stessi concesso (sessanta giorni) per verificare l'an debeatur della pretesa risarcitoria e liquidarne il quantum, salva la prova della non colpevolezza di tale ritardo (come nel caso in cui la liquidazione sia stata impedita o ritardata per fatto del danneggiato). (v3460/86, mass n 446411; (V 4790/84, mass n 436697; (V 3196/84, mass n 435240; (V 3123/84, mass n 435168; (V 6056/79, mass n 402765; (V 17/78, mass n 389298; (Conf 1215/84, mass n 433360; (Conf 6552/82, mass n 424171; (Conf 6096/82, mass n 423788; (Conf 3169/82, mass n 421110; (Conf 3038/82, mass n 420967; (Conf 1537/82, mass n 419356; (Conf 6376/81, mass n 417174; (Conf 4847/81, mass n 415560).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)