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Sez. L, Sentenza n. 2566 del 03/03/1992 (Rv. 476022 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Disciplina transitoria - In genere | Debiti dei cessati enti ospedalieri della Regione Lazio anteriori all'1 gennaio 1980 - Legittimazione passiva delle USL del Lazio - Insussistenza - Dei comuni competenti per territorio - Configurabilità.
Stato
decisa il 1992-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476022-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Disciplina transitoria - In genere

In base alla normativa transitoria dettata dall'art. 66, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (sull'istituzione del servizio sanitario nazionale) e dall'art. 3, secondo comma, della legge della Regione Lazio 28 gennaio 1980 n. 10, nonché dalle leggi della medesima Regione n. 39 del 1977 e n. 93 del 1979, le unità sanitarie locali del Lazio non sono passivamente legittimate in ordine a debiti dei cessati enti ospedalieri (della medesima Regione) anteriori all'1 gennaio 1980, attesane l'assunzione, con apposita contabilità-stralcio, dai comuni competenti per territorio.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 29/09/1977 num. 39, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 61 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 06/12/1979 num. 93 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 28/01/1980 num. 10 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)