Sez. 1, Sentenza n. 160 del 20/01/1976 (Rv. 378802 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - CONTROVERSIE PER PAGAMENTO DI SOMMA - RILEVANZA DELLA SOMMA ATTRIBUITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - CONTROVERSIE PER PAGAMENTO DI SOMMA - RILEVANZA DELLA SOMMA ATTRIBUITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato a carico della parte soccombente, la regola posta dall'art 6 primo comma del DM 30 maggio 1969 (recante approvazione della deliberazione 8 maggio 1969 del consiglio nazionale forense), secondo la quale, nelle cause per pagamento di somma, in deroga al principio della Determinazione del valore della controversia secondo la domanda, va considerata la somma in concreto attribuita alla parte vincitrice, si riferisce all'ipotesi in cui quest'ultima abbia maggiorato, con la domanda, il credito poi riconosciuto a lei effettivamente spettante al momento della domanda medesima. Tale deroga non opera, pertanto, nella diversa ipotesi in cui, ferma restando l'esattezza dell'entita del credito vantato dalla parte vincitrice con la domanda, il relativo ammontare sia mutato per fatti sopravvenuti in corso di causa (quale, nella specie, l'adempimento tardivo del debitore). (V 3006/72, mass n 360766; (V 854/72, mass n 357054).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DM 30/05/1969 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)