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Sez. L, Sentenza n. 2638 del 25/03/1997 (Rv. 503248 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Riferimento alla somma in concreto attribuita alla parte vincitrice anziché a quella domandata - Presupposto - Maggiorazione con la domanda del credito poi accertato come effettivamente risultante al momento della domanda medesima - Mutamento dell'ammontare indicato nella domanda per effetto di fatti sopravvenuti - Influenza - Esclusione. .
Stato
decisa il 1997-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503248-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA

Ai fini della liquidazione degli onorari difensivi a carico della parte soccombente, il riferimento contenuto nell'art. 6 del D.M. 24 novembre 1990 n. 392, per la determinazione del valore della causa, alla somma in concreto attribuita alla parte vincitrice, anziché a quella domandata - in deroga al principio della determinazione del valore in base alla domanda - riguarda l'ipotesi in cui detta parte abbia maggiorato con la domanda il credito poi riconosciuto come effettivamente spettante al momento della domanda medesima. Tale deroga non opera, pertanto, nelle ipotesi in cui, ferma restando l'esattezza dell'entità del credito vantato dalla parte vincitrice con la domanda, il relativo ammontare sia mutato per fatti sopravvenuti in corso di causa, come il pagamento totale o parziale del debito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/11/1990 num. 392 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)