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Sez. 5, Sentenza n. 57097 del 27/09/2018 Cc. (dep. 18/12/2018) Rv. 274391 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | Imputato non comparso - Notifica dell'avviso di deposito della sentenza - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274391-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE

La sentenza emessa a seguito di rito abbreviato non deve essere notificata all'imputato che non sia comparso per tutto il corso del giudizio (nella specie detenuto agli arresti domiciliari ed espressamente rinunziante), in quanto la previsione contenuta negli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att. stesso codice deve ritenersi implicitamente abrogata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto la nuova disciplina sull'assenza, volta a garantire l'effettiva conoscenza del processo ed a ricondurre ad una determinazione consapevole e volontaria la mancata partecipazione dell'imputato, rappresentato ad ogni effetto dal suo difensore, ed ha modificato, altresì, l'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., eliminando l'obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)