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Sez. 2, Sentenza n. 19526 del 07/10/2005 (Rv. 584795 - 01)

URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE | Immobili abusivi - Negozi traslativi - Nullità dichiarata con sentenza non passata in cosa giudicata - Sanatoria edilizia - Effetto convalidante - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584795-01

URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE

Qualora sia intervenuta la sanatoria edilizia di cui all'art. 39 legge n. 724 del 1994, la convalida degli atti di trasferimento relativi a beni immobili abusivi prevista dall'art. 2 comma 57 della legge n. 662 del 1996 è esclusa soltanto quando la sentenza che dichiara la nullità sia passata in cosa giudicata; infatti, a prescindere dal fatto che in generale una pronuncia di natura dichiarativa non può produrre effetti se non in quanto sia divenuta definitiva, il secondo periodo dello stesso art. 2 n. 57 della legge citata, nello stabilire che "ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta può essere richiesta la sanatoria retroattiva sull'accordo delle parti", prevede tale eccezionale rimedio convalidante soltanto per le nullità dichiarate con sentenza irrevocabile, sicché lo stesso deve logicamente ritenersi non necessario quando la pronuncia dichiarativa dell'invalidità non sia divenuta definitiva.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)