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Sez. U, Sentenza n. 23866 del 31/01/2013 Ud. (dep. 31/05/2013) Rv. 255272 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DI MEZZI DI SUSSISTENZA | Mezzi di sussistenza - Nozione - Rapporti con la nozione civilistica di alimenti e di mantenimento - Differenze.
Stato
decisa il 2013-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255272-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DI MEZZI DI SUSSISTENZA

La condotta sanzionata dall'art. 570, comma secondo, cod. pen. presuppone uno stato di bisogno, nel senso che l'omessa assistenza deve avere l'effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica né con l'obbligo di mantenimento né con quello alimentare, aventi una portata più ampia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 890 art. 12 sexies, Cod. Civ. art. 145 CORTE COST., Cod. Civ. art. 146 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)