diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 49755 del 21/11/2012 Ud. (dep. 20/12/2012) Rv. 253908 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Mezzi di sussistenza - Nozione - Rapporti con la nozione civilistica di mantenimento - Differenze - Capacità economica del soggetto obbligato - Rilevanza - Criteri.
Stato
decisa il 2012-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253908-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di "mezzi di sussistenza" debbono ritenersi compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)