Sez. 4, Sentenza n. 32424 del 10/07/2008 Ud. (dep. 01/08/2008) Rv. 241963 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Errore medico - Responsabilità del medico specializzando - Responsabilità del medico "tutore" - Condizioni.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE
In tema di colpa professionale, il medico specializzando è titolare di una posizione di garanzia in relazione alle attività personalmente compiute nell'osservanza delle direttive e sotto il controllo del medico tutore, che deve verificarne i risultati. (La Corte ha precisato che il medico specializzando deve rifiutare i compiti che non ritiene in grado di compiere, poiché in caso contrario se ne assume la responsabilità a titolo di cosiddetta colpa per assunzione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 20, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 37, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 38, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)