Sez. 4, Sentenza n. 6215 del 10/12/2009 Ud. (dep. 16/02/2010) Rv. 246419 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Errore medico - Responsabilità del medico specializzando - Condizioni.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE
In tema di colpa professionale, il medico specializzando è titolare di una posizione di garanzia in relazione alle attività personalmente compiute nell'osservanza delle direttive e sotto il controllo del medico tutore, che deve verificarne i risultati, fermo restando che la sua responsabilità dovrà in concreto essere valutata in rapporto anche allo stadio nel quale al momento del fatto si trovava l'iter formativo. (La Corte ha precisato che il medico specializzando deve rifiutare i compiti che non ritiene in grado di compiere, poiché in caso contrario se ne assume la responsabilità a titolo di cosiddetta colpa per assunzione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 20, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 37, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 38, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)