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Sez. 4, Sentenza n. 13389 del 06/10/1999 Ud. (dep. 24/11/1999) Rv. 215538 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Intervento chirurgico - Medico Specializzando - Esecuzione delle direttive impartite - Evento colposo - Corresponsabilità penale - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215538-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In tema di colpa professionale del medico, il concreto e personale espletamento di attività operatoria da parte dello specializzando comporta pur sempre l'assunzione diretta anche da parte sua della posizione di garanzia nei confronti del paziente, condivisa con quella che fa capo a chi le direttive impartisce (secondo i rispettivi ambiti di pertinenza ed incidenza), sicché anche su di lui incombe l'obbligo della osservanza delle "leges artis", che hanno per fine la prevenzione del rischio non consentito ovvero dell'aumento del rischio, con la conseguenza che non lo esime da responsabilità la passiva acquiescenza alla direttiva data ove non si appalesi appropriata, avendo egli al contrario l'obbligo di astenersi dal direttamente operare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)