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Sez. 6, Sentenza n. 29082 del 14/06/2001 Cc. (dep. 18/07/2001) Rv. 220310 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Principio devolutivo - Diniego di emissione di misura cautelare per insussistenza dei gravi indizi - Appello del P.M.- Tribunale del riesame - Verifica e motivazione della sussistenza delle esigenze cautelari - Necessità.
Stato
decisa il 2001-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220310-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

In tema di impugnazioni "de libertate", allorché sia accolta l'impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso il diniego del giudice per le indagini preliminari di emissione dell'ordinanza cautelare per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice di appello deve valutare se ricorrano tutte le condizioni richieste per l'adozione delle misure cautelari e giustificarne la sussistenza, atteso che il provvedimento limitativo della libertà personale può essere adottato soltanto se sussistano oltre che i gravi indizi anche le esigenze cautelari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)