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Sez. 6, Sentenza n. 1835 del 12/05/1995 Cc. (dep. 29/08/1995) Rv. 202979 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - In genere | Appello del P.M. sul punto "esigenze cautelari" - Verifica da parte del tribunale della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza - Legittimità - Sussistenza - Preclusione per la mancata impugnazione sul punto da parte dell'indagato - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1995-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202979-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - In genere

Quando il GIP, ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, abbia respinto la richiesta dal pubblico ministero di applicazione di una misura cautelare personale per assenza di esigenze cautelari e il P.M. abbia proposto appello su quest'ultimo punto, la parziale statuizione del GIP sulla sussistenza degli indizi, non suscettibile di autonoma impugnazione da parte dell'indagato, non determina a carico di questo alcuna preclusione nel giudizio di appello né sotto il profilo del giudicato cautelare né sotto quello dell'effetto devolutivo dell'impugnazione del P.M.. In tale caso il giudice di appello è legittimato a procedere alla verifica della sussistenza dei gravi indizi in quanto antecedente logico necessario alla decisione sulle esigenze cautelari e presupposto ineludibile dell'applicabilità della misura cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)