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Sez. 4, Sentenza n. 1153 del 19/04/1996 Cc. (dep. 24/05/1996) Rv. 205237 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - In genere | Principio devolutivo - Diniego di emissione della misura da parte del G.I.P. motivato esclusivamente sulla insussistenza di gravi indizi di colpevolezza - Appello del P.M. - Provvedimento del Tribunale del riesame di accoglimento della richiesta - Motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari - Necessità - Violazione del principio devolutivo dell'appello - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205237-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - In genere

Quando il G.I.P. abbia negato la misura cautelare omettendo, nel motivare la propria decisione, ogni valutazione in ordine alle esigenze cautelari ma limitandosi ad escludere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, tale profilo deve essere doverosamente valutato dal giudice di appello cui il P.M. abbia ricorso in applicazione dell'art. 310 cod. proc. pen.. L'apparente deroga al principio devolutivo discende dal principio fondamentale dell'ordinamento processuale che impedisce di applicare una misura cautelare in assenza di entrambe le condizioni richieste dalla legge, esigenze cautelari e gravi indizi di colpevolezza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)