Sez. U, Sentenza n. 3011 del 10/04/1990 (Rv. 466555 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - PRONUNCIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUPPLETIVA - OPPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE - DEDUZIONE DELLA SOPRAVVENIENZA DI DECISIONE PIÙ FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - CONTROVERSIA RELATIVA - COMPETENZA DEL GIUDICE TRIBUTARIO.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - PRONUNCIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUPPLETIVA - OPPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE - DEDUZIONE DELLA SOPRAVVENIENZA DI DECISIONE PIÙ FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - CONTROVERSIA RELATIVA - COMPETENZA DEL GIUDICE TRIBUTARIO.*
Qualora l'ufficio del registro, in base a pronuncia della commissione tributaria di primo grado, emetta ingiunzione per il pagamento d'imposta suppletiva, ed il contribuente proponga opposizione, deducendo di aver pagato il dovuto in conformità di sopravvenuta decisione della commissione di secondo grado, la relativa controversia, distinta da quella già in corso, in ordine all'iniziale accertamento del rapporto tributario, rientra sempre nell'ambito della Competenza giurisdizionale del giudice tributario, tenendo conto che mette in discussione la legittimità della pretesa impositiva autonomamente espressa da detta ingiunzione (la quale esprime una nuova Determinazione, sia pure provvisoria, dello accertamento iniziale, ed è preordinata alla riscossione della imposta). (V 4768/88; (V 1091/86, mass n 444593).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 54 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)