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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36690 del 25/11/2021 (Rv. 662935 - 01)

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - IN GENERE | Debiti non soddisfatti della società scissa – Responsabilità solidale di tutte le società partecipanti all’operazione – Sussistenza – Limiti – Riparto dell’onere probatorio
Stato
decisa il 2021-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662935-01

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - IN GENERE

In tema di scissione societaria, la responsabilità per i debiti della società scissa previsti dagli artt. 2506-bis, comma 2 e 2506-quater, comma 3, c.c., si estende in via solidale e sussidiaria a tutte le società partecipanti all'operazione, ciascuna delle quali risponde, tuttavia, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, il cui ammontare è onere di ciascuna di esse dimostrare in giudizio, quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui ed in virtù del principio di vicinanza della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2506 bis com. 2, Cod. Civ. art. 2506 quater com. 3, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)