Sez. 1, Ordinanza n. 32551 del 13/12/2025 (Rv. 676561-02)
SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE | Scissione societaria - Regime di solidarietà parziaria - Oneri del creditore - Esperimento di altre forme di tutela - Esclusione.
SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE
In tema di scissione societaria, al fine di far valere il regime di responsabilità solidale parziale di cui all'art. 2506 quater, comma 3, c.c., il creditore non ha alcun onere di esperire preventivamente le altre forme di tutela previste dall'ordinamento, risultando perciò del tutto irrilevante che il creditore abbia o meno, in precedenza, proposto opposizione al procedimento di scissione.
Cod. Civ. art. 2506 quater com. 3, Cod. Civ. art. 2506 bis, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)