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Sez. 3, Ordinanza n. 2457 del 25/01/2024 (Rv. 670066-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Scissione - Responsabilità solidale ex art. 2506 quater c.c. - Natura - Solidarietà sussidiaria o dipendente - Conseguenze - Impugnazioni - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Fondamento. SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670066-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

In tema di scissione societaria, la responsabilità solidale prevista dall'art. 2506 quater c.c., presupponendo la verifica dell'inadempimento della società a cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione, ha natura sussidiaria o dipendente, dando luogo, in sede di impugnazione, ad un litisconsorzio processuale necessario per inscindibilità di cause, atteso il rapporto di subordinazione logica e di pregiudizialità tra le domande rivolte nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali.

Cod. Civ. art. 2506 quater, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)