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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 13925 del 18/06/2014 (Rv. 631245 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Condanna alle spese di giudizio - Obbligo di refusione delle stesse alla parte assistita dal beneficio e non allo Stato - Conseguenze - Revoca implicita del beneficio - Configurabilità - Esclusione - Diritto di rivalsa dello Stato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631245-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

In difetto di un provvedimento espresso, ai sensi dell'art. 136 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di revoca dell'ammissione di una parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la condanna pronunciata a carico dell'altra a rifondere direttamente alla prima - e non allo Stato - le spese di giudizio (senza, peraltro, alcuna distrazione in favore del suo legale) non integra una revoca implicita del beneficio, ferma restando la facoltà dello Stato di esercitare il diritto di rivalsa per il recupero delle spese, ex art. 134 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 131 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 134, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)