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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5232 del 06/03/2018 (Rv. 648215 - 01)

PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - IN GENERE | - Distrazione delle spese - Dichiarazione del difensore - Patrocinio a spese dello Stato - Rinuncia implicita - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648215-01

PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - IN GENERE

Il sistema del patrocinio a spese dello stato, escludendo ogni rapporto fra il difensore della parte non abbiente assistita e la parte soccombente non assistita, è incompatibile con l'istituto della distrazione delle spese, il quale eccezionalmente istituisce un rapporto obbligatorio tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente con la conseguenza che il relativo credito sorge direttamente a favore del primo nei confronti della seconda. Pertanto l'eventuale richiesta di distrazione, essendo diretta a far valere una situazione nella quale la parte ha già trovato chi anticipa per lei le spese e non pretende l'onorario (avvocato distrattario), costituisce una rinuncia implicita al patrocinio a spese dello stato e preclude la possibilità di fruire di tale assistenza, senza che sia rilevante l'anteriorità o meno del decreto sull'ammissione a siffatto patrocinio.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 85, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)