Sez. L, Sentenza n. 13512 del 01/07/2016 (Rv. 640472 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Elemento soggettivo - Dolo o intenzionalità della condotta - Necessità - Esclusione - Colpa - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
Al fine di ritenere integrata la giusta causa di licenziamento, non è necessario che l'elemento soggettivo della condotta del lavoratore si presenti come intenzionale o doloso, nelle sue possibili e diverse articolazioni, posto che anche un comportamento di natura colposa, per le caratteristiche sue proprie e nel convergere degli altri indici della fattispecie, può risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave ed irrimediabile da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato sul punto la sentenza di appello, che aveva disposto conversione del licenziamento per giusta causa in recesso per giustificato motivo soggettivo, ritenendo che la mancata appropriazione delle somme, oggetto delle operazioni compiute senza autorizzazione da dipendente di banca, escludesse il dolo e comportasse automaticamente la qualificazione dei fatti contestati in termini di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)