Sez. L, Sentenza n. 765 del 26/01/1991 (Rv. 470671 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Inadempimento e recesso - Per giustificato motivo - Soggettivo | Notevole inadempimento ex art. 3 della legge n. 604 del 1966 - Accertamento - Elementi della colpa e del dolo - Rilevanza - Previsione collettiva di mancanza dolosa come giustificato motivo e non come giusta causa - Liceità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Inadempimento e recesso - Per giustificato motivo - Soggettivo
Il "notevole inadempimento" del prestatore di lavoro, che configura giustificato motivo soggettivo di licenziamento ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, può essere connotato, sotto il profilo psicologico, sia dall'elemento della colpa che da quello del dolo; pertanto, il giudice, nella verifica della sussistenza del giustificato motivo (addotto a sostegno del recesso del datore di lavoro), che si differenzia dalla giusta causa per una minore gravità, sul piano sia oggettivo che soggettivo, delle mancanze del lavoratore con riguardo alla loro incidenza sull'elemento della fiducia, deve tener conto anche dell'eventuale intenzionalità della infrazione del lavoratore, non essendo neppure ravvisabile ostacolo concettuale a che la disciplina collettiva configuri come giustificato motivo, anziché come giusta causa, di licenziamento mancanze caratterizzate dall'elemento del dolo (più o meno intenso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)