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Sez. L, Sentenza n. 10568 del 27/10/1997 (Rv. 509282 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Dipendente di istituto di credito - Compimento di operazioni irregolari senza lucro personale - Rilevanza - Condizioni - Indagine sull'elemento psicologico della condotta - Necessità.
Stato
decisa il 1997-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509282-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

Con riguardo a licenziamento di dipendente bancario per giusta causa, la possibilità di ravvisare quest'ultima in relazione a operazioni irregolarmente compiute che, pur in assenza di lucro patrimoniale a vantaggio del lavoratore, abbiano leso l'essenziale affidamento che non solo il datore di lavoro ma anche il pubblico debbono poter riporre nella lealtà e correttezza dei funzionari, non implica che la mera irregolarità oggettiva dell'operazione possa di per sè dar fondamento al giudizio di proporzionalità fra l'illecito e la sanzione del licenziamento, istituzionalmente rimesso al giudice di merito e incensurabile solo se adeguatamente motivato, senza la necessaria valutazione dell'elemento psicologico della condotta posta in essere dal lavoratore, ed in particolare senza l'accertamento della sussistenza del dolo o anche di un grado elevato di colpa tale da determinare un senso di profonda sfiducia nei confronti dell'autore.(Nella specie in base all'indicato principio la S.C. ha annullato per difetto di motivazione la sentenza di merito che, senza alcuna indagine sull'elemento soggettivo della condotta del dipendente, aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un cassiere di istituto bancario cui si era addebitato di avere effettuato ad uno solo dei due beneficiari il pagamento dell'intera somma mutuata dalla banca a due soggetti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)