Sez. 1, Sentenza n. 295 del 07/02/1970 (Rv. 345165 - 01)
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - ATTI TRASCRITTI DOPO LA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - INEFFICACIA NEI CONFRONTI DEI CREDITORI - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DI CUI ALL'ART 2644 COD CIV.*
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - ATTI TRASCRITTI DOPO LA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - INEFFICACIA NEI CONFRONTI DEI CREDITORI - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DI CUI ALL'ART 2644 COD CIV.*
La disposizione dell'art 45 della legge fallimentare, secondo la quale le formalita di trascrizione di Atti, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori, non pone una limitazione agli Atti del fallito, ma si inquadra nel principio generale sancito dall'art 2644 cod civ relativo all'inefficacia degli Atti soggetti a trascrizione, e non trascritti, riguardo ai terzi che, a qualunque titolo, abbiano acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto anteriormente.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45, Cod. Civ. art. 2644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)