Sez. 1, Sentenza n. 1360 del 12/05/1971 (Rv. 351596 - 01)
FALLIMENTO - VENDITA - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO DEL FALLITO - POSIZIONE DEL CURATORE - CONSEGUENZE - ATTO DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE - MANCATA TRASCRIZIONE PRIMA DEL FALLIMENTO - INOPPONIBILITA - ATTO DI DATA CERTA ANTERIORE AL FALLIMENTO - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO - VENDITA - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO DEL FALLITO - POSIZIONE DEL CURATORE - CONSEGUENZE - ATTO DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE - MANCATA TRASCRIZIONE PRIMA DEL FALLIMENTO - INOPPONIBILITA - ATTO DI DATA CERTA ANTERIORE AL FALLIMENTO - IRRILEVANZA.*
Il curatore del fallimento, nell'attivita rivolta all'apprensione dei beni ed alla ricostruzione del patrimonio del fallito, non e avente causa di questi ma terzo, in quanto agisce in sostituzione dei creditori interessati alla ricostruzione dell'originario patrimonio del debitore. Pertanto, non e opponibile al curatore un atto di trasferimento immobiliare non trascritto prima della sentenza dichiarativa del fallimento, essendo del tutto irrilevante che tale atto sia di data certa anteriore a tale sentenza, in quanto la trascrizione, che costituisce una Forma di pubblicita essenziale ed insostituibile per l'opponibilita ai terzi degli Atti ad essa soggetti, non ammette deroghe o equipollenti. (Conf 406'64' 2287'61' V 295'70, mass n 345165' 1268'68, mass n (332803).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)