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Sez. U, Ordinanza n. 24025 del 09/11/2006 (Rv. 592941 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Art. 34, d.lgs. n. 80 del 1998 (testo originario) - Dichiarazione di illegittimità costituzionale sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004 - Conseguenze - Molestia operata per l'imposizione di servitù elettrica senza titolo - Azione possessoria - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592941-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Con riferimento ad azione di manutenzione esperita dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1998, ma prima delle modifiche introdotte dall'art. 7 legge n. 205 del 2000, relativa all'imposizione arbitraria di una servitù di linea elettrica aerea non assistita da provvedimento autoritativo di pubblica utilità, si configura la denuncia di un comportamento materiale non connesso, neppure implicitamente, all'esercizio di poteri d'imperio, facendosi valere un diritto soggettivo. E ciò assume rilievo, agli effetti dell'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario, a seguito della sentenza n. 281 del 2004 della Corte costituzionale, tenendosi conto, in ogni caso, che a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 34 del d.lgs. citati (come sostituito dal predetto art. 7 legge n. 205 del 2000), con la sentenza n. 204 del 2004, l'esclusione dei "comportamenti" dal testo della norma preclude la possibilità di esperire azioni possessorie davanti al giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)