Sez. U, Ordinanza n. 20346 del 21/10/2005 (Rv. 585194 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998 - Dichiarazione di illegittimità costituzionale con sentenza n. 281 del 2004 - Conseguenze - Spossessamento operato dalla p.a. senza alcun provvedimento formale - Azione possessoria - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie in tema di violazione del possesso realizzata nel corso di lavori di ripristino di una strada.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (sentenza n. 281 del 2004), la cognizione dell'azione possessoria esperita dal privato contro la P.A. in conseguenza di una sua attività materiale, non sorretta da alcun provvedimento formale, è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria. (Nella specie, si è altresì escluso che l'avere la P.A. posto in essere la denunciata violazione del possesso in occasione dell'esecuzione di lavori di ripristino di una strada costituisse ragione sufficiente per affermare che il suo comportamento, in tesi lesivo del diritto del privato, risultasse sorretto da un formale provvedimento).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)