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Sez. 1, Sentenza n. 3756 del 15/03/2001 (Rv. 544785 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE | Dichiarazione di incostituzionalità - Conseguenze - Poteri del giudice ordinario - Eterointegrazione del dispositivo di incostituzionalità - Mediante ricorso alla motivazione della sentenza - Legittimità - Fattispecie in tema di smaltimento di rifiuti solidi urbani.
Stato
decisa il 2001-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544785-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE

L'ambito dell'effetto modificativo, nell'ordinamento giuridico, delle pronunce della Corte costituzionale dichiarative della illegittimità di una norma va individuato non soltanto alla stregua del dispositivo, ma anche, indipendentemente dal fatto che questo presenti un significato letterale univoco, mediante ricorso alla relativa motivazione tutte le volte in cui ciò si renda necessario per il riscontro dell'oggetto della decisione e delle disposizioni con essa caducate, atteso che motivazione e dispositivo costituiscono elementi di uno stesso atto, unitariamente inteso, reso secondo il modello della sentenza, ed atteso che spetta al giudice ordinario il compito di interpretare la pronuncia di incostituzionalità nell'ipotesi di ritenuta "eccedenza" della portata letterale del dispositivo rispetto all'intento univocamente palesato dalla motivazione (in nessun caso essendo, all'uopo, possibile un intervento "ad hoc" del giudice costituzionale). Ne consegue che la dichiarazione di incostituzionalità dell'intero art. 18, comma primo, della legge regionale del Piemonte n. 59 del 1995 di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2000, pur apparentemente riferibile, sulla base del dispositivo, ad entrambe le ipotesi, in esso previste, di divieto di smaltimento extraregionale di rifiuti solidi urbani in discariche speciali (con conseguente rimozione, cioè, tanto del divieto relativo ai rifiuti ordinari, quanto di quello attinente ai rifiuti tossici o pericolosi), deve, in base all'inequivoco contenuto dell'intera motivazione della sentenza, ritenersi limitata alla sola ipotesi di indebito smaltimento di rifiuti pericolosi di provenienza extraregionale, ovvero di smaltimento di rifiuti extraregionali speciali, tossici o nocivi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge Reg. Piemonte 13/04/1995 num. 59 art. 18 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)