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Sez. 1, Sentenza n. 7983 del 30/08/1996 (Rv. 499411 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - GESTIONE PROVVISORIA | Farmacia di non nuova istituzione - Assegnazione della titolarità - Diritto del gestore provvisorio all'indennità di avviamento ex art. 110 del R.D. 1265 del 1934 - Limiti.
Stato
decisa il 1996-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499411-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - GESTIONE PROVVISORIA

Attraverso la correlazione tra il dispositivo e la motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 333 del 24 marzo 1988 - con la quale è stato dichiarato incostituzionale l'art. 17 della legge n. 475 del 1968 nella parte in cui non prevede anche per i gestori di farmacia di non nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di avviamento secondo il disposto dell'art. 110 del R.D. n. 1265 del 1934 - si desume che il soddisfacimento del diritto del gestore non può trovare attuazione se non contestualmente all'adempimento dell'obbligo nei confronti del precedente titolare. Pertanto, nel caso in cui l'assegnatario di una farmacia di non nuova istituzione provveda ad adempiere a tutti i suoi obblighi e, tra questi, anche a versare la menzionata indennità al precedente titolare, il gestore provvisorio non ha diritto all'indennità stessa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 110, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)