Sez. 1, Sentenza n. 8876 del 23/08/1993 (Rv. 483535 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Professioni ed arti sanitarie - Servizio farmaceutico - Apertura della farmacia - Commerciabilità - Azienda (avviamento) | Declaratoria di incostituzionalità dell'art. 17 della legge n. 475 del 1968 - Conseguenze - Indennità di avviamento - Diritto - Riconoscimento a favore dei gestori provvisori di farmacia non di nuova istituzione - Diritti ed obblighi relativi a detta indennità - Rapporti tra precedente titolare e gestore provvisorio e tra questo e titolare subentrante - Autonomia.
Igiene e sanità pubblica - Professioni ed arti sanitarie - Servizio farmaceutico - Apertura della farmacia - Commerciabilità - Azienda (avviamento)
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 23 marzo 1988 n. 333 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475, nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacia non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie approvate con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 - il diritto a detta indennità va riconosciuto, a carico del nuovo titolare, anche ai gestori provvisori di farmacia non di nuova istituzione con i corrispondenti obbligi di questi ultimi verso il precedente titolare. Pertanto i diritti ed obblighi relativi a detta indennità si radicano esclusivamente, da una parte, tra precedente titolare e gestore provvisorio e, dall'altra, tra gestore provvisorio e titolare subentrante, il quale resta estraneo alla regolamentazione del primo rapporto che riguarda, dal lato passivo, soltanto il gestore provvisorio.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 110, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)