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Sez. 2, Sentenza n. 45395 del 26/11/2024 Ud. (dep. 10/12/2024) Rv. 287357-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE | Giudizio di cassazione - Decisione impugnata emessa antecedentemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, da cui emerge che il fatto di reato (rapina) è di lieve entità - Avvenuto riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità e delle attenuanti generiche - Annullamento con rinvio - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287357-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE

In tema di giudizio di cassazione, deve essere disposto un nuovo giudizio di merito nel caso in cui dalla motivazione della decisione impugnata, emessa anteriormente alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, emerge che il fatto di reato di rapina, per cui v'è stata condanna, sia stato ritenuto di lieve entità, essendo necessario accertare se, in aggiunta alle già riconosciute attenuanti generiche e del danno di speciale tenuità, sussistano profili ulteriori di meritevolezza, valorizzabili ai fini della concessione della speciale attenuante della lieve entità del fatto, che non abbiano già formato oggetto di apprezzamento, posto che non è consentita una doppia valutazione favorevole del medesimo elemento.

Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 62 lett. 4, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)