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Sez. 2, Sentenza n. 47610 del 22/10/2024 Ud. (dep. 30/12/2024) Rv. 287350-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE | Circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza Corte cost. n. 86 del 2024 - Criteri di valutazione.
Stato
decisa il 2024-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287350-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE

L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'indicata attenuante in relazione a due rapine di apparecchi cellulari, perpetrate recando provocando lesioni alla persona offesa e in un contesto di atti persecutori).

Cod. Pen. art. 311, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)