Sez. 2, Sentenza n. 202 del 17/01/1978 (Rv. 389493 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - RELATIVA - SUSSISTENZA DOVUTA A FINI DI SODDISFAZIONE DI UNA UTILITA MERAMENTE PERSONALE - PASSAGGIO COATTIVO - COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - RELATIVA - SUSSISTENZA DOVUTA A FINI DI SODDISFAZIONE DI UNA UTILITA MERAMENTE PERSONALE - PASSAGGIO COATTIVO - COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
Nell'ipotesi di interclusione relativa, qualora questa sia stata determinata al fine di soddisfare un'utilita meramente personale (nella specie, sistemazione degli usci di appartamenti verso il fondo stradale, con conseguente esclusione di un passaggio per le autovetture) e non un'utilita fondiaria, si e fuori dai casi contemplati nell'art 1051 cod civ ed il passaggio coattivo sul fondo altrui non puo, quindi, essere preteso. (V 396/74, mass n 368087; (V 1973/73, mass n 365083; (V 2390/71, mass n 353334).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)