Sez. 2, Sentenza n. 2390 del 21/07/1971 (Rv. 353334 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTERCLUSIONE - ASSOLUTÀ CONDIZIONI - FONDO NON INTERCLUSO - RELATIVÀ CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTERCLUSIONE - ASSOLUTÀ CONDIZIONI - FONDO NON INTERCLUSO - RELATIVÀ CONDIZIONI.*
L'art 1051 cod civ prevede nel suo primo comma due ipotesi legittimanti la Costituzione di un passaggio coattivo a vantaggio di un fondo interclusò la prima, quando dal fondo e impossibile accedere direttamente ad una via pubblica, non esistendone alcuna lungo i suoi confinì la seconda, quando trattasi di un fondo dal quale la comunicazione diretta con una confinante via pubblica potrebbe ottenersi solo con eccessivo dispendio e disagio. La diversa ipotesi di un fondo non intercluso, perche dotato di un accesso diretto sulla via pubblica, sia pure inadatto, insufficiente o non ampliabile, e regolata dal successivo art 1052 cod civ, che estende esplicitamente l'applicabilita delle Disposizioni dell'articolo precedente a tale diversa situazione, condizionandola alla rispondenza del richiesto passaggio alle esigenze degli interessi pubblici dell'agricoltura e dell'industria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)