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Sez. 3, Sentenza n. 6641 del 04/12/1982 (Rv. 424271 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE) - ACCETTAZIONE DI PROPOSTA CONTRATTUALE - COMUNICAZIONE PER MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DA PARTE DEL PROPONENTE - AVVENUTO RECAPITO DEL PLICO ALL'INDIRIZZO DEL DESTINATARIO - SUFFICIENZA - PROVA CONTRARIA DEL DESTINATARIO - AMMISSIBILITÀ - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1982-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424271-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE) - ACCETTAZIONE DI PROPOSTA CONTRATTUALE - COMUNICAZIONE PER MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DA PARTE DEL PROPONENTE - AVVENUTO RECAPITO DEL PLICO ALL'INDIRIZZO DEL DESTINATARIO - SUFFICIENZA - PROVA CONTRARIA DEL DESTINATARIO - AMMISSIBILITÀ - CONTENUTO.*

L'art. 1335 cod. civ., nel collegare la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni recettizie al fatto che esse giungano allo indirizzo del destinatario, non detta alcuna disciplina circa il mezzo di trasmissione, sicché - non essendo necessario che la comunicazione avvenga in una determinata Forma, né, tanto meno, in una delle forme previste dal servizio postale - non sono ipotizzabili condizioni più o meno rigorose perché si verifichi l'effetto giuridico della presunzione di conoscenza, a seconda dell'impiego di uno o di altro mezzo e, in particolare, dell'uso di una o di altra delle forme previste dal servizio postale stesso (lettera raccomandata, lettera semplice, ecc.). Deriva che, affinché l'accettazione di una proposta contrattuale comunicata per mezzo di lettera raccomandata al proponente possa ritenersi conosciuta dal medesimo (con conseguente conclusione del contratto), non occorre che il mittente provi la ricezione della raccomandata in questione da parte del destinatario o di persona autorizzata a riceverla ai sensi dell'art. 37 del regolamento di esecuzione del codice postale (R.d. 18 aprile 1940 n. 689), bensì è sufficiente che egli dimostri l'avvenuto recapito del plico all'indirizzo del destinatario, salva per quest'ultimo la possibilità (ex art. 1335 citato) di provare di non avere avuto notizia, senza sua colpa, di detta accettazione. (V 3456/80, mass n 407297; (V 629/78, mass n 389493; (V 1765/75, mass n 375414).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)