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Sez. 2, Sentenza n. 9081 del 29/07/1992 (Rv. 478386 - 01)

Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - In genere | Difetti di costruzione incidenti sulla stabilità dell'immobile all'epoca della consegna - Iniziative e lavori tendenti ad eliminare la causa dei vizi - Spettanza all'appaltatore o al venditore - Facoltà di sostituzione dell'appaltante o del compratore - Sussistenza - Assenza o ritardo di iniziative della parte danneggiata - Concorso di fatto colposo del danneggiato - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478386-01

Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - In genere

Nel caso di gravi difetti di costruzione dell'immobile suscettibili di pregiudicarne la stabilità le iniziative tecniche ed i lavori volti ad eliminare, ove sia possibile, la causa dei vizi inerenti all'immobile all'epoca della sua consegna o del suo acquisto, incombono sull'appaltatore o sul venditore, mentre l'appaltante od il compratore hanno la facoltà e non l'obbligo di sostituirsi a loro, debitamente autorizzati, al fine di limitare i danni connessi ai riscontrati vizi. Pertanto, ove la parte danneggiata non assuma iniziative in tale senso ovvero lo faccia tardivamente, in tali comportamenti o scelte non può ravvisarsi il concorso di un fatto colposo del danneggiato suscettibile di limitare la responsabilità dell'autore del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)