Sez. 2 - , Sentenza n. 8729 del 12/11/2019 Ud. (dep. 04/03/2020) Rv. 278426 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Decreto di anticipazione o rinvio del dibattimento pronunciato fuori udienza – Obbligo di notificazione personale all’imputato contumace o assente – Esclusione – Notifica al difensore di fiducia quale rappresentante dell’imputato – Sufficienza – Ragioni.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE
Il decreto con il quale, ai sensi dell'art. 465 cod. proc. pen., è disposta l'anticipazione o il rinvio del dibattimento fuori udienza non deve essere notificato personalmente all'imputato, già dichiarato contumace o assente, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta. (In motivazione la Corte ha precisato che il legislatore, laddove ha voluto che l'imputato, benché dichiarato contumace o assente, sia destinatario diretto di determinati atti compiuti nel corso del dibattimento, lo ha previsto espressamente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 465, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 520 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)