Sez. 5, Sentenza n. 45127 del 28/05/2013 Ud. (dep. 07/11/2013) Rv. 257556 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IN GENERE | Rinvio a udienza fissa in assenza della declaratoria di contumacia - Rinnovazione della citazione all'imputato per l'udienza di rinvio - Necessità.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IN GENERE
Il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima del compimento degli atti introduttivi deve essere qualificato come rinvio vero e proprio, con il conseguente obbligo di notifica del decreto che dispone il giudizio, in quanto, ai sensi dell'art. 420 bis, comma quarto, cod. proc. pen., la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza equivale alla citazione solo per coloro che sono o devono considerarsi presenti e tale non è l'imputato di cui non sia dichiarata la contumacia. Ne consegue che qualora non si sia provveduto alla dichiarazione di contumacia dell'imputato non comparso all'udienza all'esito della quale sia disposto il rinvio, ne deve essere rinnovata la citazione per l'udienza di rinvio o attraverso la notificazione di un nuovo decreto di citazione a giudizio ovvero attraverso la notificazione dell'ordinanza che ha disposto il rinvio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)