Sez. 3, Sentenza n. 52507 del 16/10/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 261514 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Rinvio del dibattimento fuori udienza - Notifica del decreto all'imputato contumace - Necessità - Esclusione - Notifica al difensore che lo rappresenta - Sufficienza - Fattispecie.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE
Il decreto con il quale, ai sensi dell'art. 465 cod. proc. pen., è disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza non necessita di notificazione personale all'imputato già dichiarato contumace, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta. (Fattispecie antecedente alle modifiche introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 447 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 465, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 520 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)