diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10359 del 21/10/1997 (Rv. 509097 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE | Socio di una società - Indennizzabilità dell'infortunio subito - Presupposti - Fattispecie di infortunio subito dal socio alla guida di un autocarro.
Stato
decisa il 1997-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509097-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE

Ai fini dell'indennizzabilità, da parte dell'I.N.A.I.L., degli infortuni subiti dai soci di una società è necessario che essi derivino da un rischio insito nell'attività aziendale e connesso allo svolgimento di un'attività di tipo prettamente lavorativo - esecutivo, anche se svolta al di fuori della sede della società, e non già anche di tipo imprenditoriale - organizzativo. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il socio di una società abbia subito un infortunio mentre era alla guida di un autoveicolo, l'indagine del giudice deve accertare se l'incidente si sia verificato durante lo svolgimento di un'attività propriamente imprenditoriale, nel qual caso è esclusa la protezione assicurativa, ovvero in connessione con la mera esecuzione di atti materiali purché pertinenti all'oggetto dell'impresa ed alle sue necessità operative, nel qual caso la copertura assicurativa è operante. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto l'indennizzabilità di un infortunio mortale subito dal socio di una società in nome collettivo esercente attività di autotrasporto per conto terzi, durante un viaggio effettuato allo scopo di controllare presso la ditta installatrice il corretto montaggio di una gru su un autocarro della società, ritenendo che tale controllo costituisse attività strettamente e inevitabilmente collegata alle mansioni di autista trasportatore a lui affidate come socio. La S.C confermando tale decisione ha enunziato il principio di cui alla massima).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)