Sez. L, Sentenza n. 12190 del 10/12/1993 (Rv. 484675 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Soggetti - In genere | Soci delle cooperative o di altre società anche di fatto - Assoggettabilità all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Condizione - Fattispecie.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Soggetti - In genere
I soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, sono soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensi dell'art. 4, n. 7, T.U. n. 1124 del 1965 solo se prestino opera manuale o sovraintendano al lavoro manuale altrui; detta tutela non si estende allo svolgimento di compiti preparatori e strumentali rispetto a tali attività. (Nella specie, la sentenza impugnata, cassata dalla Suprema Corte, aveva riconosciuto l'indennizzabilità dell'infortunio mortale subito dal socio di una cooperativa che su un'autovettura condotta da altri si recava a visitare una fiera per l'acquisto di prodotti).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 7 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)