diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 19051 del 29/09/2005 (Rv. 583276 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE | Soci delle società cooperative - Assoggettabilità all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Condizione - Fattispecie relativa ad incidente stradale - Mancata prova del collegamento funzionale dell'attività espletata al momento dell'incidente al lavoro manuale prestato per conto della società cooperativa.
Stato
decisa il 2005-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583276-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE

I soci delle cooperative sono soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 4, n. 7, del t.u. n. 1124 del 1965, solo se prestino opera manuale o sopraintendano al lavoro manuale altrui; detta tutela non si estende allo svolgimento di compiti organizzativi, anche se preparatori e strumentali rispetto a tali attività. Ne consegue che, in relazione ad un infortunio occorso al socio mentre era in autovettura, l'indagine del giudice deve accertare se l'incidente si sia verificato in connessione con la esecuzione di atti materiali, purché pertinenti all'oggetto dell'impresa ed alle sue necessità operative, poiché solo in tal caso la copertura assicurativa è operante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva evidenziato la mancanza di prova circa l'attività svolta dal ricorrente, il quale neppure aveva specificato quale fosse quella svolta nell'ambito della società, ed aveva quindi concluso che l'attività espletata al momento dell'incidente non poteva essere funzionalmente collegata al lavoro manuale, condizione necessaria perché potesse applicarsi la norma prevista a tutela del socio lavoratore).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 com. 1 n. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)